documento ufficiale
Statuto e Regolamento dell' Associazione
Testo integrale dello statuto di ACLI in Famiglia. Questo documento definisce i principi, gli scopi e le regole di funzionamento della nostra associazione.

Lo Statuto
Tutti gli articoli dello statuto:
Articolo 1 - Costituzione
1 È costituita in ambito nazionale un'associazione sindacale denominata: "ACLI IN FAMIGILIA"; di seguito indicata anche come "Associazione".
2 ACLI IN FAMIGLIA è un'Associazione nazionale senza fini di lucro, costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice civile, ed è espressione dei diritti di libertà
associativa e sindacale di cui agli artt. 17, 18 e 39, I comma, della Costituzione Italiana, nella quale si riconosce. E' promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), delle quali condivide i principi ispiratori, ed è riconosciuta quale Associazione specifica delle ACLI
3 L'Associazione opera per la cura degli interessi sindacali delle famiglie e delle persone che assumano la veste di datori di lavoro domestico, e per la loro rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni e controparti contrattuali, L'Associazione condivide e promuove i valori. del Movimento Aclista, ai cui principi aderisce come peculiare espressione della propria identità, e a cui si richiama nel perseguimento di obiettivi di mutualità e sostegno, attuati negli ambiti dell'autonomia giuridica, ordinamentale, organizzativa e patrimoniale dell'Associazione ai suoi vari livelli, e nei rapporti con i distinti soggetti che altresì aderiscono al Movimento Aclista.
4 L'Associazione ACLI IN FAMIGLIA ha la propria sede in Roma, in Via Giuseppe Marcora 18/20 ed opera prevalentemente sul territorio nazionale, avendo facoltà di estendere la propria operatività anche in ambito internazionale. Per tali fini, la Segreteria nazionale può istituire in Italia ed all’estero sezioni, sedi distaccate, filiali, succursali ed uffici, e può altresì deliberarne la cessazione o il trasferimento in altre località.
5 L'Associazione ha una durata indeterminata.
6 La denominazione, la sigla, il logo ed ogni segno distintivo di ACLI IN FAMIGLIA sono di esclusiva pertinenza dell'Associazione, che ne consente l'uso alle sezioni locali, e comunque alle unità di cui al precedente comma 1.4, secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti.
Articolo 2 - Scopi e Attività
1 ACLI IN FAMIGLIA è un'Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle ACLI per promuovere ed organizzare la rappresentanza sindacale e sociale delle persone e delle famiglie che si avvalgono dj collaboratori domestici, così assicurare la tutela dei loro legittimi Nel quadro delle predette finalità, si propone altresì di favorire il dialogo con i diversi portatori di interesse nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e di svolgere un ruolo attivo nello studio e nella verifica delle dinamiche del rapporto tra famiglie e collaboratori familiari, così come delle istanze che emergono dalle comunità familiari in ragione dell'evoluzione del modello di società. L’Associazione si rivolge, tra gli altri, agli associati ACLI espressioni di famiglie e nuclei familiari, datori di lavoro domestico.
Per il perseguimento di tali fini, l'Associazione:
- promuove e organizza adeguate forme di tutela e rappresentanza sindacale, partecipando alla definizione, così come alla stipula, anche per adesione, del contratto nazionale e dei contratti territoriali;
- opera interlocuzioni con la pubblica amministrazione, ivi incluse le Assemblee elettive, il Governo e gli Enti locali, e con gli organismi pubblici e privati che hanno voce e/o competenze in materia di lavoro domestico, allo scopo di favorire, ad ogni livello territoriale, e anche nei confronti della pubblica opinione, informazione, dialogo e confronto istituzionali, per assicurare adeguata risposta alle istanze della categoria rappresentata, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie che versino m condizioni di fragilità sociale o che siano incise da oneri di assistenza e cura particolarmente gravosi;
- elabora e propone, disposizioni normative inerenti il rapporto di lavoro domestico, finalizzate a migliorarne i termini e a valorizzare gli _interessi della categoria. rappresentata, e le sottopone all'attenzione del legislatore e dei soggetti interessati;
- promuove e realizza azioni e negoziazioni in favore dei datori di lavoro domestico anche in accordo o collaborazione con altre organizzazioni sindacali su ambiti di interesse comune;
- rappresenta il datore di lavoro domestico negli organismi partecipativi previsti da norme di legge e/o contrattuali collettive, nazionali e locali, operando la miglior tutela dei suoi interessi, anche di fronte a Commissioni di conciliazione e nei Collegi arbitrali; cura la tutela e la rappresentanza dei datori di lavoro domestico dinanzi ad organi giurisdizionali e ad organi amministrativi diversi dai precedenti, anche mediante accordi e convenzioni con soggetti terzi, fermo il rispetto di eventuali riserve di legge per le materie dedotte;
- promuove; organizza e/o collabora ad attività ed iniziative, anche di formazione, che favoriscano la presa di coscienza dei diritti e delle responsabilità della categoria rappresentata, sostengano l'affermazione e la concreta realizzazione dei primi ed il consapevole governo delle seconde, attraverso l'adozione di comportamenti conseguenti;
- promuove, concorre e finanzia iniziative di studio e ricerca, laboratori, convegni, seminari, giornate di studio e formazione, anche progettate e/o attuate da enti del sistema Aclista o soggetti terzi, pubblici o privati, su ambiti e materie di interesse della categoria, dall'Associazione giudicate meritevoli di attuazione e/o sostegno;
- si adopera per diffondere tra gli associati la conoscenza delle disposizioni legali e contrattuali riferite al lavoro domestico, nonché delle relative interpretazioni dottrinarie, giurisdizionali e di prassi amministrativa, sia per favorire la consapevolezza dei diritti che fanno capo alle famiglie, sia per assecondare l’iniziativa degli aderenti che aspirino, motu proprio, a gestire direttamente gli adempimenti strumentali del rapporto di lavoro; a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le attività utili allo scopo la realizzazione e diffusione di pubblicazioni telematiche o cartacee, l'approntamento di portale web dedicato, l'organizzazione e messa a disposizione di strumenti tecnici, canali telematici e piattaforme web;
- promuove, nelle materie che non costituiscono riserva di legge a favore di soggetti terzi, l'organizzazione diretta di attività e servizi di assistenza, informazione e formazione in ambito di rapporto di lavoro domestico a favore degli associati, anche in collaborazione con il Patronato Acli o con i Servizi di assistenza fiscale eventualmente promossi dall'Associazione e, ove non in contrasto con le vigenti disposizioni normative, avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti e delle Associazioni specifiche e professionali promossi dalle ACLI;
- si adopera per attivare convenzioni con soggetti professionali abilitati, cui gli associati possano affidare la cura degli adempimenti riferiti al rapporto di lavoro domestico, non esperibili dall'Associazione;
- promuove altresì, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e professionali e Servizi, comunque promossi dalle ACLI, e favorisce il coordinamento e l'organizzazione di azioni comuni, ove funzionali agli interessi degli associati;
- promuove e/o aderisce a Confederazioni di associazioni di datori di lavoro domestico per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati e sviluppa rapporti d'intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti la platea sociale di riferimento;
- stipula e sottoscrive: accordi interprofessionali di categoria, accordi di adesione per la tutela previdenziale di secondo e terzo pilastro in favore degli associati e dei loro familiari, accordi di adesione a enti di assistenza socio-sanitaria) convenzioni con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte dei rispettivi organismi esecutivi, nonché concorrere alla loro costituzione, ove non in contrasto con le disposizioni normative vigenti;
- promuove, sostiene e partecipa ad iniziative di supporto, cooperazione, rete e mutualità che riguardano l'Associazione promotrice, nonché gli enti e le Associazioni specifiche e professionali della Rete ACLI;
- svolge ogni altra attività ed iniziativa che corrisponda agli interessi e alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto, o che consenta comunque di perseguire le finalità istituzionali ed attuare le azioni programmatiche individuate nella norma statutaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà: accendere mutui e concedere ipoteche, operare acquisizioni con contratti di leasing operativo o finanziario, acquisire e cedere beni mobili ed immobili, realizzare ogni ulteriore operazione mobiliare e/o finanziaria, di carattere strumentale.
Articolo 3 - Iscrizione all'Associazione
1 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che siano espressione di nuclei familiari, anche monocomponenti, e le persone giuridiche - riconosciute e non - che abbiano tra i loro iscritti nuclei familiari, allorché le famiglie rivestano la qualifica di datori di lavoro domestico, o siano comunque interessate ad approfondire la conoscenza e la verifica di terni e problematiche che concernono il rapporto di lavoro
Gli associati all'associazione promotrice ACLI e le strutture di base ad essa aderenti, così come gli associati ad Associazioni specifiche e professionali delle ACLI e delle rispettive strutture di base, ove sussistano le condizioni previste dal comma precedente, hanno diritto ad associarsi, anche in modalità collettiva, ad ACLI IN FAMIGLIA, presentando, rispettivamente, la tessera ACLI o dell'Associazione specifica o professionale ACLI, e il documento di adesione.
Le modalità ed i termini attraverso cui si attua il tesseramento presso l'Associazione e si dispone il vincolo associativo, per quanto non già previsto nel presente Statuto, sono definiti da uno o più regolamenti approvati dall'Organo esecutivo.
L'adesione all’Associazione può avvenire anche con modalità collettive: ad ACLI IN FAMIGLIA possono aderire persone giuridiche e non che, ispirate ai principi dell'Associazione, indirizzate a platee di destinatari che rivestano la qualifica di datori di lavoro domestico, o che siano interessate alla materia, contribuiscono al suo programma generale con propria autonomia organizzativa, ordinamentale, giuridica, patrimoniale e finanziaria. I protocolli e le intese di adesione, ove non già disciplinato dai regolamenti di cui al precedente comma, definiscono i termini dell'accordo che caratterizza, in questi casi, il vincolo associativo, ivi inclusi i diritti di elettorato attivo e passivo e le modalità del loro concreto esercizio.
La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile. I regolamenti possono stabilire agevolazioni o disposizioni particolari per i soci ACLI e per i soci delle Associazioni specifiche e professionali del sistema ACLI, ferma l'uniforme distribuzione dei diritti verso tutti gli associati.
L'iscrizione all’associazione ACLI IN FAMIGLIA dà diritto a partecipare alla vita associativa e ad accedere ad ogni iniziativa, attività, servizio promossi, organizzati o comunque resi disponibili dall'Associazione in favore dei propri associati. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, e tenuto conto delle norme in materia di incompatibilità di cui al successivo articolo 16, è prerogativa degli associati l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. La cessazione della qualità di socio determina la cessazione del diritto all'esercizio delle cariche sociali, secondo le modalità e nei termini stabiliti anche sulla base di regolamenti integrativi o esplicativi della norma statutaria.
2 È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
Articolo 4 - Struttura organizzativa territoriale, Sedi Periferiche, Delegato, Assemblea di Sezione, Revisore unico di Sezione
1 L'Associazione ACLI IN FAMIGLIA ha una struttura giuridica unitaria, ma può articolarsi sul territorio nazionale attraverso Sedi locali istituite dall'Organo esecutivo, dotate di autonomia organizzativa, gestionale ed economico-finanziaria, nei limiti stabiliti dallo stesso organismo La Segreteria nazionale ha facoltà di insediare, ove ritenuto opportuno e con motivata decisione, sedi fuori dal territorio nazionale.
2 La Segreteria nazionale, in occasione dell'istituzione della Sede locale, nomina un Delegato, individuando le risorse necessarie all'operatività. Il Delegato ha la responsabilità della gestione e rendicontazione delle risorse assegnate, e del loro utilizzo conforme alle finalità istituzionali. Il Delegato dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nelle funzioni una sola E' facoltà della Segreteria nazionale, in caso di irregolarità accertate o di contrasti con gli indirizzi della Sede nazionale, procedere a rimuovere il delegato, previa convocazione per relativa audizione, e sostituirlo con un nuovo delegato o, temporaneamente, con una figura commissariale. Alla scadenza della nomina occorsa in fase di istituzione, il rinnovo della carica o la nuova nomina è disposta dalla Segreteria nazionale su proposta, non vincolante, degli associati che fanno capo territorialmente alla Sede. Tale procedura opera a regime, e pertanto ad ogni successiva scadenza del mandato.
3 Le Sedi locali hanno l'obbligo di redigere ogni anno, entro due mesi dalla fine dell'esercizio, un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della gestione, accompagnata da una relazione del Delegato. Tali documenti devono essere trasmessi alla Segreteria nazionale, unitamente alla Relazione di revisione del Revisore Unico e al bilancio preventivo dell'anno corrente. Gli obblighi amministrativo-contabili, ed i termini del!' adempimento, sono dettagliati in apposito regolamento amministrativo, cui le strutture territoriali si attengono
4 La tessera di iscrizione e di adesione è emessa dall'Associazione sul modello deliberato dalla Segreteria nazionale e consegnata al socio, anche avvalendosi di modalità, procedure e strumenti
5 Presso ciascuna sede locale opera un'assemblea degli associati di sezione, la quale approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, propone il delegato ed il Revisore unico di Sede alla Segreteria nazionale, elegge i delegati al Congresso nazionale, delibera su ogni altra questione che ritenga di sottoporre all’attenzione della Segreteria nazionale. L'Assemblea si riunisce su convocazione del delegato o, in caso di omissione, del Revisore unico o della Segreteria nazionale. Delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda.
6 L'Assemblea di Sezione delibera con metodo democratico: ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto ad un voto.
7 Partecipa alle riunioni dell'Assemblea di Sezione, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI.
8 La corretta gestione economico, patrimoniale e finanziaria della Sede locale è vigilata da un Revisore unico, scritto nel registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominato dalla Segreteria nazionale, su proposta non vincolante dell'Assemblea degli associati della Il Revisore dura in carica quattro anni ed il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Il Revisore dei Conti opera il controllo contabile della gestione amministrativa ed il controllo di cassa con verifiche periodiche tenute almeno ogni novanta giorni. Redige la relazione sul rendiconto della gestione, da depositarsi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione. Nella Relazione il Revisore esprime il parere circa la proposta di approvazione del rendiconto, dando espressamente atto del giudizio di intelligibilità e attendibilità del rendiconto, con indicazione specifica dei criteri di redazione che emergono dalla verifica, e del giudizio sulla continuità della gestione; deduce in materia di adeguatezza della struttura amministrativa. Delle verifiche effettuate il Revisore redige verbale, da conservarsi presso la sede locale, la quale avrà cura di trasmetterla alla Segreteria nazionale. I verbali del revisore possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta i quali, a proprie spese, possono altresì estrarne copia. In caso di irregolarità gravi riscontrate, il Revisore trasmette senza indugio il verbale ove sono operati i rilievi all'attenzione della Segreteria nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.
Articolo 5 - Commissariamento e scioglimento delle Sezioni
1 La Segreteria nazionale può deliberare lo scioglimento di una Sede territoriale nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attività in grave contrasto con lo Statuto ed i In tal caso, la Segreteria provvede a nominare un Commissario.
2 La Segreteria nazionale nomina altresì un Commissario, con conseguente immediata decadenza del Delegato dalle sue funzioni, nei casi di:
- mancata convocazione dell'Assemblea di Sezione nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti nazionali, e nel caso di richiesta da parte di tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli iscritti di Sezione;
- mancata approvazione da parte della Sede territoriale del Rendiconto economico finanziario consuntivo; mancato invio di copia dello stesso alla Segreteria nazionale; mancata allegazione al rendiconto trasmesso del verbale di approvazione o della relazione del Revisore Unico;
- reiterati comportamenti del Delegato, anche in relazione a circostanze estranee alla gestione della Sezione, che possano recare nocumento all'immagine· e al buon nome dell'Associazione, o al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- azioni o omissioni che evidenzino il venir meno del Delegato alle sue funzioni o lo svolgimento di attività contraria agli indirizzi dell'Associazione;
3 La Segreteria nazionale decide il Commissariamento della Sede territoriale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa convocazione per audizione del Delegato. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
4 Avverso le delibere di commissariamento e di scioglimento, il Delegato della Sede, su mandato dell'Assemblea di Sezione, può ricorrere entro dieci giorni al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva nei successivi venti Il ricorso non sospende l'esecutività della delibera. In caso di decisione contraria del Collegio dei Probiviri, sono fatti salvi gli effetti delle delibere assunte dal Commissario nelle more della decisione.
Articolo 6 - Organi
1 Sono Organi della Struttura nazionale:
il Congresso nazionale;
il Comitato nazionale;
la Segreteria nazionale;
il Segretario nazionale;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio nazionale dei Probiviri;
il Comitato tecnico di Studio e formazione sui rapporti di lavoro domestico.
2 Il Congresso nazionale è formato dal numero di delegati definiti dal Regolamento congressuale rispettando il criterio della paritetica rappresentazione dei delegati nominati dall’Associazione Promotrice, da un lato, e dei delegati eletti dalle Assemblee di Sezione, dall'altro. Il Congresso, pertanto, è formato per il cinquanta per cento (50%) da delegati eletti dalle Assemblee di Sezione e per il cinquanta per cento (50%) da delegati di nomina dell'Associazione promotrice ACLI Nazionali (criterio di pariteticità). Alla Presidenza del Congresso è eletto un delegato espressione di una delle due componenti (associazione promotrice o delegato di Sezione), in situazione di alternanza temporale tra le componenti Il Congresso definisce le linee di indirizzo generale dell'attività sociale, elegge i componenti del Comitato nazionale, approva le modifiche statutarie, elegge il Collegio dei Probiviri, deliberando a maggioranza assoluta in prima convocazione, a maggioranza semplice in seconda, con eccezione delle delibere relative alle variazioni statutarie, per le quali occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di tanti delegati che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti). I delegati non possono conferire delega ad altro delegato. L'elezione dei componenti degli Organismi rispetta il criterio della pariteticità delle componenti, rispettivamente delle Assemblee di Sezione e dell'Associazione promotrice, ed è operata, per ciascuna delle predette componenti, su proposta delle medesime. Entrambe le singole componenti associative provvedono rispettivamente a eleggere due membri supplenti del Comitato nazionale e un membro supplente del Collegio dei Probiviri che entrano in carica ove cessi uno o più dei membri in corso di mandato, sempre nel rispetto della parità delle componenti. Tali componenti concludono il mandato alla scadenza congressuale successiva unitamente all'Organismo di cui sono parte. Fermo restando quanto sopra, con riferimento all'attività del Congresso nazionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
3 Il Comitato nazionale è composto in misura paritetica da sei componenti espressione dei delegati delle Assemblee di Sezioni e sei componenti espressione dei delegati dell'Associazione È membro di diritto del Comitato, con voto consultivo, il Presidente del Comitato di Studio e formazione sul rapporto di lavoro domestico.
4 Il Comitato nazionale approva il Rendiconto consuntivo annuale, economico e finanziario dell'Associazione, e il bilancio di Elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti della Segreteria nazionale, rispettando il criterio di pariteticità. Elegge il Segretario Nazionale. Il Comitato nazionale determina le linee di attuazione degli indirizzi congressuali ed i successivi approfondimenti; è validamente costituito con la presenza del cinquanta per cento più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È presieduto dal Segretario nazionale o, in sua assenza, dal componente all'uopo eletto dal Comitato con funzioni vicarie di vice-presidenza. Il Segretario nazionale e la Segreteria nazionale hanno diritto di intervento nelle riunioni del Comitato, ma non hanno diritto di voto. Il Comitato nazionale:
- è convocato dalla Segreteria nazionale almeno due volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;
- approva entro il mese di giugno dell'anno successivo il Rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione;
- può istituire eventuali Consulte di categoria o settore;
- convoca il Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario e fissa le relative regole;
- approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto nazionale e modifica quest'ultimo esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali;
- può incaricare, su proposta del Segretario nazionale, responsabili di progetti, di servizi ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;
- può nominare Commissioni di lavoro;
- su proposta del Segretario nazionale, ha facoltà di revocare e/o sostituire i membri della Segreteria nazionale.
5 Fermo quanto sopra, con riferimento all'attività del Comitato nazionale in generale, è stabilito che le sue attribuzioni, le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, il suo svolgimento e l'esercizio del voto, nonché le modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, avvengono secondo le specifiche disposizioni
6 La Segreteria nazionale è l'Organo esecutivo della Associazione: attua le linee politiche e i programmi decisi dal Comitato nazionale; dirige l'Associazione in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso nazionale e dal Comitato nazionale, e ne è La Segreteria nazionale:
- delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative politico sindacali;
- deliberà in via preventiva su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- predispone i Bilanci (o Rendiconti economico-finanziari) preventivi e consuntivi, ordinari e straordinari e li sottopone al Comitato nazionale;
- delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Comitato nazionale;
- istituisce le Sezioni locali e nomina il delegato, ne delibera il trasferimento, la cessazione/scioglimento, il Commissariamento;
- nomina il Revisore legale dei Conti delle sezioni locali;
- elabora i criteri generali in ordine alla prestazione dei servizi agli associati;
- assume e licenzia i dipendenti, determinandone le mansioni e la retribuzione;
- attribuisce incarichi a professionisti esterni per la migliore realizzazione delle attività strumentali agli scopi associativi;
- designa i rappresentanti presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;
- Nomina tra i propri membri, su proposta del Segretario nazionale, il Vice Segretario vicario;
- nomina il Direttore dell'Associazione, determinandone i compiti e l'inquadramento contrattuale;
- contrae rapporti di conto corrente, accende mutui e finanziamenti e ogni genere di rapporti contrattuali con istituti e aziende di credito;
- dispone su ogni altra attività non diversamente devoluta ad altro Organismo.
7 La Segreteria nazionale è composta, con diritto di voto: dal Segretario nazionale, che la convoca e la presiede, e da cinque componenti, eletti dal Comitato L'elezione dei componenti la Segreteria avviene rispettando il criterio di pariteticità (tre membri di Segreteria per ciascuna componente, compreso il Segretario) tra la componente espressione delle Assemblee di Sezione territoriali e la componente espressione dell'Associazione promotrice. È altresì composto dal Presidente del Comitato di Studio e ricerca, con diritto di voto consultivo. La Segreteria delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità prevale la delibera che annovera il voto espresso dal Segretario nazionale. Il Vice Segretario non può essere espressione della stessa componente che esprime il Segretario Nazionale (criterio dell'alternanza delle cariche associative).
8 In relazione all'attività della Segreteria nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
9 Il Segretario nazionale:
- predispone le relazioni politiche e programmatiche generali da presentare agli Organi collegiali nazionali;
- firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Strutture territoriali, di dirigere gli Uffici ed i Servizi nazionali;
- dirige l'attività della Segreteria nazionale e, ove esistenti, delle Commissioni di lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze al Vice Segretario vicario, che può revocare in ogni tempo;
- convoca e presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a livello nazionale, di fronte a terzi e in giudizio.
10 Il Segretario può delegare ad uno o più dei propri componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, i poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone le modalità.
In caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vice Segretario vicario Per quanto non stabilito nel presente Statuto, in relazione all'attività del Segretario nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, alle specifiche disposizioni regolamentari.
11 Gli Organismi di cui alla presente disposizione cessano le loro funzioni alla data di insediamento dei nuovi Organismi eletti dal Congresso.
Articolo 7 - Rappresentanza e poteri
1 I delegati di Sezione ed i Commissari possono essere nominati procuratori, anche per le funzioni di rappresentanza di fronte ad Organismi terzi, in considerazione delle attività di gestione delle Sedi locali; gli atti di delega e le eventuali procure, definiscono i termini, rispettivamente, dei poteri delegati e della rappresentanza giuridica esperibile, così come i termini dell'autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria della In ogni caso, le Sezioni locali non possono procedere all’acquisto o vendita di beni immobili, alla contrazione di mutui, alla prestazione di garanzie senza il previo assenso della Segreteria nazionale, né possono richiedere forme di finanziamento diverse da quelle sopra individuate per importi superiori all'10% dei proventi medi annui degli ultimi tre esercizi.
2 Salvo quanto sopra per le deleghe attribuite ai Delegati e Commissari delle Sezioni locali, per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati.
Articolo 8 - Patrimonio sociale - Risorse economiche
1 Il Patrimonio di ACLI IN FAMIGLIA è costituito da: contributi degli associati, contributi dell'Associazione promotrice, finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, beni mobili ed immobili.
Durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, proventi, utili o avanzi di gestione, così come fondi, riserve, capitale, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.
Non rappresentano distribuzione indiretta di utili le azioni a sostegno dei rapporti di mutualità e cooperazione attuate tra soggetti aderenti al Movimento Aclista, se espressione di indirizzi istituzionali, fatta salva la piena e distinta autonomia giuridica e patrimoniale dell'Associazione.
2 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell'Associazione promotrice;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- quote sociali e contributi associativi;
- contributi ed entrate per l'assistenza contrattuale e amministrativa fornita in conformità alle finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni, anticipazioni dai soggetti della Rete Aclista, diversi dall'Associazione promotrice;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
L'associazione sostiene uscite economiche e finanziarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in relazione a:
- costi di struttura e di funzionamento;
- contributi, erogazioni, anticipazioni verso i soggetti della Rete Aclista;
- oneri derivanti da convenzioni e/o da adesioni ad enti, confederazioni e altri soggetti;
- altre uscite compatibili con le finalità istituzionali.
3 I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere ad ACLI IN FAMIGLIA, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo. L'Associazione promotrice che eroghi contributi ai sensi del precedente 8.2, lett. b) non ha titolo per richiederne la rifusione, parziale o integrale.
4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di ACLI IN FAMIGLIA i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione promotrice. Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 9 - Collegio dei Revisori dei Conti
1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da quattro membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, il conto economico e finanziario consuntivo annuale, esprimendo parere in ordine alla proposta di approvazione del Ove previsto dalla norma statutaria o regolamentare, esercita poteri di amministrazione sostitutiva. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché uno dei membri supplenti, sono iscritti al Registro dei Revisori legali dei Conti tenuto presso il ministero dell'Economia e delle finanze. I membri effettivi non iscritti al Registro dei Revisori hanno documentata formazione o esperienza in materie giuridico-economiche.
I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale.
2 Il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito in quattro anni. Se il Congresso è convocato prima della scadenza, il mandato scade alla data del In ogni caso, le funzioni del Collegio in carica cessano alla data di insediamento del nuovo Collegio.
3 I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti nel rispetto del criterio di pariteticità e l'elezione interna del Presidente rispetta il criterio dell'alternanza temporale tra le componenti.
Articolo 10 - Garanzie Statutarie
1 Il Collegio dei Probiviri, eletto rispettando il criterio di pariteticità:
- è composto da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci che non rivestano alcuna carica all'interno degli Organismi dell’Associazione, né in quelli dell'Associazione promotrice, fatta eccezione per i componenti del di essa costituito Collegio dei Probiviri; non possono essere eletti al Collegio dei Probiviri gli associati che siano incorsi in sanzioni disciplinari;
- elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti, rispettando il criterio di alternanza temporale tra le componenti associative (Associazione promotrice, da un lato, Assemblee di Sezione, dall'altro).
2 Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3 Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro venti giorni:
- sulle controversie circa l'interpretazione dello statuto, devolute dalla Segreteria nazionale alla Sua competenza;
- sulle controversie tra associati, o tra associati e Associazione, o tra Associazione e enti aderenti;
- sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento delle Sedi locali.
4 Il Collegio nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di:
- rispondere ai quesiti inerenti all’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
- convocare e preparare il Congresso nazionale nell'eventualità che il Comitato nazionale non sia in grado di rieleggere il Segretario nazionale;
- ratificare i Regolamenti attuativi delle Strutture territoriali sulla base della loro coerenza con lo Statuto.
5 Sono misure disciplinari:
- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli Organi, comporta la loro decadenza; la surroga è sospesa fino alla deliberazione definitiva;
- l'espulsione.
6 Il Collegio dei Probiviri, entro venti giorni, comunica e motiva agli interessati e agli Organi denuncianti le decisioni assunte.
7 I soci espulsi per violazione allo Statuto, o indegnità, possono essere riammessi solo con giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri.
Articolo 11 - Comitato tecnico e di Studio
1 Il Comitato tecnico di Studio sui rapporti di lavoro domestico è un organo consultivo formato da tre a cinque Del Comitato sono invitati a fare parte i componenti di Acli Colf. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e dispone il regolamento per il suo funzionamento. Un rappresentante del Comitato partecipa alle sedute del Comitato nazionale e della Segreteria nazionale.
2 Il comitato svolge attività di ricerca, di studio e approfondimento su tutte le tematiche riferite al rapporto di lavoro domestico e all’evoluzione dello stesso in rapporto alle istanze emergenti dai modelli sociali in divenire; si adopera affinché sia favorito il dialogo tra le controparti del rapporto di lavoro e propone alla Segreteria nazionale progetti e programmi di attività utili alla formazione dei datori di lavoro e dei collaboratori familiari, per una gestione consapevole del rapporto di lavoro domestico.
3 Per quanto non previsto nella presente disposizione, né demandato al regolamento interno del Comitato di cui al precedente 1, si dispone con norma regolamentare ai sensi del successivo 15.1.
Articolo 12 - Esercizi sociali e Rendiconti
1 Gli esercizi sociali aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, con eccezione di quelli di inizio e fine gestione, che possono avere durata inferiore ai dodici I Rendiconti consuntivi annuali devono essere redatti e sottoposti all'approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio; al rendiconto è allegata la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 13 - Modifiche statutarie
1 Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dalle Sezioni locali entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso L'Associazione promotrice provvede negli stessi termini.
2 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i tre quinti dei delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei delegati Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per la decisione su modifiche statutarie conseguenti ad adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.
Articolo 14 - Incompatibilità
1 Le responsabilità di Segretario e di Vice Segretario dell’Associazione non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.
2 La carica di Segretario nazionale o di componente della Segreteria è incompatibile:
- con l'incarico di componente della Presidenza presso l'Associazione promotrice, salvo che tale incarico sia assolto senza diritto di voto; è altresì incompatibile con il ruolo di Revisore dei Conti, anche di sezioni locali;
- con ruoli e cariche elettive nella Pubblica amministrazione, anche locale;
- con la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione.
4 La carica di componente di Segreteria è incompatibile con quella di componente di Comitato.
5 Il dirigente decade con effetto immediato dalla carica pregressa all'atto della nomina che genera le incompatibilità di cui alle In tali casi, l'organismo di Segreteria della Struttura interessata si riunisce con urgenza, per prendere e dare atto della. situazione di incompatibilità, dichiarare la decadenza ex tunc dagli uffici e porre in essere gli atti di amministrazione conseguenti.
6 Le cariche di componente della Segreteria o del Comitato sono incompatibili con la carica di Delegato di Sezione, Revisore dei Conti o di membro dei La nomina, in tali casi, è inefficace.
7 I parenti fino al 2 grado e gli affini entro il 2 grado dei membri di Segreteria non possono essere nominati Revisori dei Conti, né eletti tra i L'eventuale nomina è inefficace.
8 Coloro che svolgono attività lavorativa, anche in forma autonoma, a favore dell'Associazione non possono essere nominati Revisori dei Conti o eletti tra i L'eventuale nomina è inefficace.
Articolo 15 - Ordinamento Interno e Riferimento alla Legge
1 L'Ordinamento Interno dell'Associazione si realizza attraverso le disposizioni del presente Statuto e delle norme regolamentari, con funzioni esplicative e/o integrative delle clausole statutarie, approvate dal Comitato nazionale, purché non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti
Per quanto non espressamente previsto da Statuto e Regolamenti, si rinvia alle norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di enti associativi senza fini di lucro.
Articolo 16 - Norma transitoria
1 In sede di costituzione dell'Associazione, i componenti del Comitato e della Segreteria, i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono nominati dall'Associazione La Segreteria, nella fase transitoria, è composta dal Segretario nazionale, dal Vice Segretario con funzioni vicarie, e da ulteriori tre componenti. La Segreteria così nominata svolge le funzioni esecutive sue proprie, ai sensi degli artt. 6.6 e seguenti del presente Statuto e, in via transitoria, svolge altresì le seguenti funzioni:
- istituisce le Sezioni locali e nomina i Delegati, anche individuandoli negli Organismi di rappresentanza locale dell'Associazione promotrice;
- predispone i regolamenti attuativi ed integrativi dello statuto;
- propone al Comitato variazioni o integrazioni alle disposizioni statutarie;
- svolge ogni e più opportuna azione per la migliore amministrazione dell'Associazione.
Il Comitato nazionale, nella fase transitoria, approva le variazioni o integrazioni alle disposizioni statutarie proposte dalla Segreteria, con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.
Nella fase transitoria:
- il Revisore unico nominato presso le Sedi locali, di cui al precedente 8, può essere anche soggetto dotato di comprovata esperienza in materia contabile ed amministrativa, in luogo di Revisore iscritto al registro dei Revisori legali dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- in luogo del Collegio dei Revisori può essere nominato, con analoghe funzioni e durata del mandato, un Revisore unico iscritto al Registro dei Revisori dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- possono non essere nominati i membri supplenti del Collegio dei Probiviri,
- in luogo della figura del Direttore, la Segreteria nazionale può individuare figure tecniche diverse, anche in forma di gruppo di lavoro o coordinamento, per la messa a regime ed il funzionamento della tecnostruttura, determinandone funzioni ed inquadramento.
All'insediamento degli Organi nominati dal primo Congresso, decadono automaticamente quelli nominati ai sensi della presente disposizione.
La fase transitoria si conclude entro il 31/12/2020, data alla quale deve essere stato indetto il Congresso.
Regolamento dell'Associazione
Il regolamento dell'associazione è una guida fondamentale che facilita il funzionamento delle nostre attività quotidiane, garantendo il rispetto dei valori condivisi e la trasparenza nelle decisioni. Attraverso regole chiare e linee guida ben definite, ci impegniamo a promuovere un ambiente di collaborazione e sostegno reciproco, dove ogni membro possa contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi comuni.
Questo documento non è solo un insieme di norme, ma un riflesso della nostra missione di assistenza e supporto, che si traduce in azioni concrete a favore di famiglie e lavoratori. Con il regolamento, ci assicuriamo che ogni voce venga ascoltata, che i diritti siano tutelati e che le relazioni all'interno dell'associazione siano basate su rispetto e fiducia reciproca.
